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Articolo 1
E’ costituita l’Associazione Italiana di Medicina dell’Assicurazione Vita,
Malattia e Danni alla Persona (AIMAV).
Articolo 2
L’Associazione ha sede nella città di residenza del Presidente.
Può associarsi o confederarsi con qualsiasi Ente, Associazione o Organismo
che persegua scopi uguali o simili ai propri.
Tali rapporti sono regolati dal Consiglio direttivo.
Articolo 3
L’Associazione è libera, apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di
lucro. Scopi dell’Associazione sono:
lo studio dei problemi di medicina direttamente o indirettamente connessi
con i rami assicurativi di interesse sanitario;
lo studio dei problemi di medicina preventiva ai fini assicurativi;
lo studio dell’età biologica e dell’influenza delle manifestazioni morbose
sulla durata della vita;
lo studio dei problemi attinenti gli accertamenti sanitari nelle
assicurazioni;
lo studio di ogni altro problema medico, giuridico, attuariale o comunque
d’interesse assicurativo.
Articolo 4
Per conseguire i suddetti scopi l’Associazione promuove e sostiene le
iniziative che interessano la Medicina assicurativa nelle sue varie
espressioni.
Organizza il Congresso nazionale annuale e riunioni nazionali ed
internazionali.
Concede il patrocinio a Convegni e ad altre iniziative culturali
qualificate.
Provvede alla pubblicazione di studi inerenti gli scopi statutari ed alla
istituzione di premi scientifici.
Promuove e coordina gruppi di ricerca in campo assicurativo, secondo gli
scopi di cui all’articolo n. 3.
Cura i rapporti con le Associazioni e le Società scientifiche nazionali ed
internazionali.
Articolo 5
L’Associazione è composta da Soci Effettivi e Aggregati.
Soci Effettivi sono i laureati in Medicina e Chirurgia con documentato
interesse scientifico nell’ambito della Medicina Legale e delle Assicurazioni
o che svolgano attività in settori attinenti la Medicina Assicurativa.
Soci Aggregati sono Attuari, Assicuratori, Riassicuratori, Magistrati e
Avvocati che si interessano comunque ai problemi assicurativi.
Articolo 6
La qualifica di Socio (Effettivo o Aggregato) si acquisisce previa
approvazione da parte del Consiglio direttivo della domanda comprovante i
requisiti di cui all’art.5, e viene perfezionata con il pagamento della quota
sociale.
La obbligazione del Socio ha la durata di un anno e, salvo rinuncia espressa
almeno tre mesi prima della scadenza, la obbligazione si intende rinnovata
fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Il Socio che non provveda al pagamento della quota per due anni consecutivi,
decade.
La decadenza dall’albo dei Soci può avvenire, oltre che per morosità, per
dimissione o su provvedimento del Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo.
Articolo 8
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, ogni tre anni in occasione
del Congresso annuale; approva il bilancio dell’Associazione, discute i
problemi posti all’ordine del giorno ed elegge il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è valida quando vi sia rappresentata oltre la metà degli
iscritti. Mancando il numero legale e trascorsa un’ora dalla prima
convocazione, l’Assemblea, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il
numero dei Soci presenti o rappresentati per delega.
Un Socio non può rappresentare, per delega, più di tre Soci regolarmente
iscritti.
Qualora un terzo dei Soci oppure almeno due terzi dei Componenti del
Consiglio direttivo facciano motivata richiesta di convocazione di
un’Assemblea straordinaria, il Presidente deve convocarla entro il termine di
due mesi dalla data della richiesta stessa.
La quota sociale è stabilita dal Consiglio direttivo e ratificata
dall’Assemblea.
Il Presidente del Consiglio direttivo presiede anche l’Assemblea.
I componenti del Consiglio direttivo, anche se sostituiti, durano in carica
dalla data della loro nomina alla data della successiva Assemblea dei soci e
sono rieleggibili.
Articolo 9
Il Consiglio direttivo, nominato dall’Assemblea, è composto da 15 Membri di
cui 12 Soci effettivi e 3 Soci aggregati.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario a vita che
partecipa alle riunioni del Consiglio stesso con diritto di voto.
Il Consiglio direttivo potrà invitare a partecipare ai suoi lavori
rappresentanti di Organismi assicurativi nazionali ed internazionali.
Articolo 10
Compiti del Consiglio direttivo sono:
realizzare le decisioni dell’Assemblea per conseguire gli scopi di cui
all’art. 3 con i mezzi che ritiene più adatti;
promuovere e coordinare il Congresso annuale designandone la sede, la data
ed i temi.
Al Consiglio direttivo è demandata la facoltà di apportare eventuali
modifiche al presente Statuto, che dovranno essere approvate dall’Assemblea
dei Soci.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, due Vice
Presidenti e un Segretario Generale. Un terzo Vice Presidente viene nominato
tra i Soci aggregati.
Il Vice Presidente più anziano per nomina coadiuva il Presidente nelle sue
mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.
Articolo 12
Il Segretario Generale custodisce l’archivio dell’Associazione e provvede,
d’intesa con il Presidente, all’aggiornamento dell’albo dei Soci, nonché alla
stesura dei verbali di riunione e degli atti ufficiali dei Congressi
nazionali.
Il Segretario Generale ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi
ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i
bilanci.
Per tutte queste mansioni può, ovviamente, appoggiarsi alla Compagnia di
Assicurazione nella quale svolge le sue funzioni.
Articolo 13
L’assenza di un Consigliere dalle riunioni del Consiglio direttivo per tre
sedute nel corso di un triennio comporta la decadenza dalla nomina.
Alla sua sostituzione provvede il Consiglio direttivo, a maggioranza,
scegliendolo tra gli iscritti all’Associazione.
Articolo 14
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato da almeno due terzi dei
Soci rappresentati in Assemblea, il patrimonio sociale sarà devoluto ad opera
di beneficenza.
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