STATUT0

 
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione Italiana di Medicina dell’Assicurazione Vita, Malattia e Danni alla Persona (AIMAV).
Articolo 2
L’Associazione ha sede nella città di residenza del Presidente.
Può associarsi o confederarsi con qualsiasi Ente, Associazione o Organismo che persegua scopi uguali o simili ai propri.
Tali rapporti sono regolati dal Consiglio direttivo.
Articolo 3
L’Associazione è libera, apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Scopi dell’Associazione sono:
lo studio dei problemi di medicina direttamente o indirettamente connessi con i rami assicurativi di interesse sanitario;
lo studio dei problemi di medicina preventiva ai fini assicurativi;
lo studio dell’età biologica e dell’influenza delle manifestazioni morbose sulla durata della vita;
lo studio dei problemi attinenti gli accertamenti sanitari nelle assicurazioni;
lo studio di ogni altro problema medico, giuridico, attuariale o comunque d’interesse assicurativo.
Articolo 4
Per conseguire i suddetti scopi l’Associazione promuove e sostiene le iniziative che interessano la Medicina assicurativa nelle sue varie espressioni.
Organizza il Congresso nazionale annuale e riunioni nazionali ed internazionali.
Concede il patrocinio a Convegni e ad altre iniziative culturali qualificate.
Provvede alla pubblicazione di studi inerenti gli scopi statutari ed alla istituzione di premi scientifici.
Promuove e coordina gruppi di ricerca in campo assicurativo, secondo gli scopi di cui all’articolo n. 3.
Cura i rapporti con le Associazioni e le Società scientifiche nazionali ed internazionali.
Articolo 5
L’Associazione è composta da Soci Effettivi e Aggregati.
Soci Effettivi sono i laureati in Medicina e Chirurgia con documentato interesse scientifico nell’ambito della Medicina Legale e delle Assicurazioni o che svolgano attività in settori attinenti la Medicina Assicurativa.
Soci Aggregati sono Attuari, Assicuratori, Riassicuratori, Magistrati e Avvocati che si interessano comunque ai problemi assicurativi.
Articolo 6
La qualifica di Socio (Effettivo o Aggregato) si acquisisce previa approvazione da parte del Consiglio direttivo della domanda comprovante i requisiti di cui all’art.5, e viene perfezionata con il pagamento della quota sociale.
La obbligazione del Socio ha la durata di un anno e, salvo rinuncia espressa almeno tre mesi prima della scadenza, la obbligazione si intende rinnovata fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Il Socio che non provveda al pagamento della quota per due anni consecutivi, decade.
La decadenza dall’albo dei Soci può avvenire, oltre che per morosità, per dimissione o su provvedimento del Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo.
Articolo 8
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, ogni tre anni in occasione del Congresso annuale; approva il bilancio dell’Associazione, discute i problemi posti all’ordine del giorno ed elegge il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è valida quando vi sia rappresentata oltre la metà degli iscritti. Mancando il numero legale e trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati per delega.
Un Socio non può rappresentare, per delega, più di tre Soci regolarmente iscritti.
Qualora un terzo dei Soci oppure almeno due terzi dei Componenti del Consiglio direttivo facciano motivata richiesta di convocazione di un’Assemblea straordinaria, il Presidente deve convocarla entro il termine di due mesi dalla data della richiesta stessa.
La quota sociale è stabilita dal Consiglio direttivo e ratificata dall’Assemblea.
Il Presidente del Consiglio direttivo presiede anche l’Assemblea.
I componenti del Consiglio direttivo, anche se sostituiti, durano in carica dalla data della loro nomina alla data della successiva Assemblea dei soci e sono rieleggibili.
Articolo 9
Il Consiglio direttivo, nominato dall’Assemblea, è composto da 15 Membri di cui 12 Soci effettivi e 3 Soci aggregati.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario a vita che partecipa alle riunioni del Consiglio stesso con diritto di voto.
Il Consiglio direttivo potrà invitare a partecipare ai suoi lavori rappresentanti di Organismi assicurativi nazionali ed internazionali.
Articolo 10
Compiti del Consiglio direttivo sono:
realizzare le decisioni dell’Assemblea per conseguire gli scopi di cui all’art. 3 con i mezzi che ritiene più adatti;
promuovere e coordinare il Congresso annuale designandone la sede, la data ed i temi.
Al Consiglio direttivo è demandata la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente Statuto, che dovranno essere approvate dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti e un Segretario Generale. Un terzo Vice Presidente viene nominato tra i Soci aggregati.
Il Vice Presidente più anziano per nomina coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.
Articolo 12
Il Segretario Generale custodisce l’archivio dell’Associazione e provvede, d’intesa con il Presidente, all’aggiornamento dell’albo dei Soci, nonché alla stesura dei verbali di riunione e degli atti ufficiali dei Congressi nazionali.
Il Segretario Generale ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci.
Per tutte queste mansioni può, ovviamente, appoggiarsi alla Compagnia di Assicurazione nella quale svolge le sue funzioni.
Articolo 13
L’assenza di un Consigliere dalle riunioni del Consiglio direttivo per tre sedute nel corso di un triennio comporta la decadenza dalla nomina.
Alla sua sostituzione provvede il Consiglio direttivo, a maggioranza, scegliendolo tra gli iscritti all’Associazione.
Articolo 14
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato da almeno due terzi dei Soci rappresentati in Assemblea, il patrimonio sociale sarà devoluto ad opera di beneficenza.